Contratto point and click: il click vale sempre come consenso?

Il contratto point and click costituisce la modalità maggiormente utilizzata nella prassi del commercio elettronico per la conclusione dei contratti online.

In base al principio di libertà delle forme, previsto dal nostro ordinamento, il consenso delle parti alla conclusione del contratto può essere manifestato con qualsiasi forma, anche per fatti concludenti, salvi i casi in cui è richiesta la forma scritta ex 1350 c.c.

Così nell’ambito dei contratti telematici la manifestazione di volontà può essere espressa anche inserendo il numero della propria carta di credito o ancora con un semplice click.

Con la modalità point and click l’acquirente, attraverso un comportamento concludente, che si estrinseca cliccando con il mouse sul bottoncino col “carrello”, il cosiddetto pulsante negoziale virtuale, esprime la sua volontà di concludere il contratto e a seguito di un click si realizza l’incontro delle volontà delle parti che porta alla conclusione del contratto, rendendolo efficace.

Il click vale, dunque, come consenso.

Ovviamente è necessario che il venditore renda note all’acquirente le clausole negoziali e le condizioni generali di contratto e questo requisito può essere soddisfatto sia riportandole nel testo contrattuale, ma è anche possibile che queste siano contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purché il link sia posto in risalto e sia effettivamente accessibile.

Ma che dire in relazione alle clausole vessatorie? Il semplice click può essere effettivamente considerato come manifestazione di volontà?

Sulla vicenda è di recente intervenuto il giudice del Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 68/2011 del 18 aprile 2012, depositata il 30 aprile 2012.

Le clausole vessatorie sono quelle clausole che comportano una particolare sproporzione di diritti e obblighi a carico di chi sottoscrive il contratto, sancendo un vantaggio, invece, nei confronti di chi lo ha predisposto. Il codice civile non individua un numerus clausus di clausole da considerare vessatorie, ma le indica, in modo generale, all’art. 1341, 2° comma: sono quelle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Sempre il 2° comma dell’articolo in esame prevede che tali clausole siano specificatamente approvate per iscritto. Si tratta della famosa seconda firma che viene inserita nei contratti, in cui normalmente viene apposta la clausola che comincia con la dicitura “Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 seguenti c.c., le parti approvano specificatamente i seguenti articoli” eccetera.

Alla luce di tale disposizione il Tribunale di Catanzaro, con una sentenza che costituisce, in Italia, un’assoluta novità in materia (una pronuncia simile si è avuta in Francia ad opera della Corte d’appello di Pau, relativa alle condizioni generali di adesione al popolare social network Facebook), ha sancito l’invalidità delle clausole vessatorie, quando il consenso ad esse sia prestato attraverso un semplice click.

Per il giudice di Catanzaro, dunque, sebbene i contratti conclusi online siano normalmente validi attraverso il click del mouse, non è così nel caso di clausole vessatorie in essi contenute. Una sottoscrizione tramite il web non è, quindi, sufficiente a supplire la forma scritta richiesta dalla legge (salvo che non sia effettuata con firma digitale), con la conseguenza, a livello pratico, che il venditore non potrà più opporre alcuna di tali clausole al consumatore, benché questi sia stato regolarmente informato e le clausole mostrate sul sito o fatte approvare col click di accettazione.

Al venditore online, come escamotage volto a superare  il problema dell’accettazione scritta delle clausole in questione, non rimarrebbe altra possibilità che far sottoscrivere un testo contrattuale, invitando l’utente a scaricare un form e a stamparlo, a sottoscriverlo e inviarlo per posta (o anticipato per fax) al venditore. In assenza di dispositivi di firma digitale, solo in questo modo il contratto avrebbe efficacia anche per le clausole vessatorie in esso contenute.

Benedetta Di Noto

“Internet matters! The net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity”

“.. se una società tecnologicamente avanzata può essere anche una società ingiusta, una società le cui strutture siano inefficienti è sicuramente ingiusta, perché il disordine, la disorganizzazione, l’ignoranza, generano quasi sempre miseria, disuguaglianze, soprusi, a tutto danno dei più deboli e indifesi.” (R. Borruso, L’informatica per il giurista)

Forte di questa consapevolezza mi sono trovato, quasi per caso ad assistere, su Rai3, ad una edizione speciale del programma Agorà, mandata in onda in occasione della morte di Steve Jobs, lo scorso 6 ottobre.

La tipologia dei temi trattati e la levatura culturale degli ospiti intervenuti, tra i quali cito Vittorio Zucconi (direttore di Repubblica.it), Walter Veltroni, Riccardo Luna, (fondatore di Wired Italia) Carlo Massarini (conduttore della trasmissione Cult Mr Fantasy), Luca Sofri (direttore de Il Post), hanno immediatamente suscitato in me un vivo interesse.

Il filo conduttore dell’intera puntata, durata quasi 3 ore, è stato essenzialmente il dibattito sulla figura di Jobs, e sulla sua capacità di cambiare il mondo per mezzo delle proprie innovative creazioni. Un dibattito che ha assunto a tratti carattere biografico, narrando per intero le vicende della “favola americana” vissuta dall’uomo di San Francisco, ma che è sfociato nel finale in una serie di considerazioni sul ruolo del computer, ed in particolare di internet e del web, nello sviluppo economico, culturale, sociale e politico, nel nostro paese e nel mondo. Ed è proprio su questa seconda parte che si concentrerà la mia attenzione.

Non si può tuttavia prescindere, a questo punto, dall’affrontare una riflessione su quello che è stato il ruolo rivoluzionario del computer nella vita di tutti, a cominciare da quelle che personalmente considero le attività di base esercitabili con un computer: si pensi ad esempio alle funzioni di scrittura o di ricerca per mezzo di Internet, passando per gli incredibili progressi effettuati in termini di comunicazione, grazie ai quali l’uomo vede ampliati in modo praticamente illimitato i suoi orizzonti e le sue libertà. Un uso consapevole del computer esalta la fantasia, la cultura, l’iniziativa, la produttività, la responsabilità dell’individuo, stimolandolo a lavorare in “équipe” e quindi a socializzare, il tutto su un piano assolutamente “democratico”, (nel senso che, dato il costo relativamente basso dei computer, anche i più poveri di mezzi economici possono dotarsene).

È inoltre necessario fare una considerazione di carattere stavolta “temporale” (senza alcun tipo di autocompiacimento): la nostra sarà, con buona probabilità, l’ultima generazione in grado di effettuare un confronto su come la tecnologia abbia modificato la vita dell’uomo, oggi rispetto al passato, per il semplice motivo che le nuove generazioni nascono con una sorta di “tecnologia infusa”. La grande frequenza e intimità che i bambini hanno oggi con la tecnologia renderà certamente più difficoltoso il confronto col passato.

Dopo questa esaltazione del mondo del computer, di Internet, e più in generale dell’informatica, che trova per altro riscontro anche nei progressi e nelle facilitazioni che un professionista di qualsiasi tipo può ottenere dall’uso del pc (si pensi ad esempio al caso più “vicino” a noi, quello del giurista, il quale può ora contare, tra le altre cose, su un efficiente sistema di ricerca per sentenze e norme;  ancora, si pensi alle innumerevoli innovazioni che informatica e telematica stanno portando nel mondo della medicina (telemedicina), con interventi in campo di amministrazione delle strutture e delle risorse sanitarie, di cura del singolo paziente, di formazione del personale sanitario e così via), sorge spontanea una domanda: per quale motivo sembra radicata, nella classe dirigente italiana, una sorta di “resistenza” nei confronti dell’informatica, nei confronti di internet e dei vantaggi che un suo utilizzo come “driver per lo sviluppo” potrebbe portare al nostro paese, in campo economico e sociale?

La presenza in puntata dell’on. Antonio Palmieri, responsabile nazionale Internet del Pdl, (il quale tra l’altro risultava in quei giorni impegnatissimo nel tentativo di eliminare l’indirizzo “forzagnocca.it”, che, se digitato, portava direttamente ad un sito fotocopia del Pdl), ha dato adito ad una serie di polemiche e contestazione nei confronti delle attuali forze di governo, ma più in generale di tutta la politica, poiché il problema è anche dell’opposizione. Politica che ha dimostrato in più occasioni di sottovalutare il potenziale economico di Internet (forse perché in linea di massima estranea proprio al concetto di Internet) e di essere del tutto inadeguata alla risoluzione di problemi come la diffusione della rete a banda larga.

D’altra parte, a mio avviso, le recenti vicende riguardanti la c.d. “Legge Bavaglio” non possono far altro che aggravare il giudizio sulla situazione esistente in Italia per quanto riguarda il mondo di Internet. Altra nota dolente che mi trovo costretto a ricordare è il decreto Pisanu (d.l. 155/2005) che imponeva a qualsiasi esercizio pubblico che fosse intenzionato a fornire un servizio di Internet tramite terminali, prese ethernet o wi-fi, una serie di obblighi che di fatto hanno bloccato, da cinque anni a questa parte, la diffusione del wi-fi in Italia, contribuendo a rendere il nostro paese il fanalino di coda europeo per quanto riguarda la velocità media di connessione ad internet (solo 3 Mb/s).

Un’ignoranza, quella della nostra classe dirigente nei confronti di Internet, che non è stata scalfita nemmeno dal numero uno di Google, Eric Schmidt, il quale nel mese di maggio ebbe un incontro, qui in Italia, con il ministro dell’economia Tremonti e i ministri Brunetta e Romani, al fine di fargli comprendere l’importanza di Internet quale fattore di sviluppo dell’economia facendo leva sui dati del rapporto redatto dalla società di consulenza Boston Consulting, che parlano chiaro: il digitale rappresenta ora in Italia 31,5 miliardi di euro, circa il 2 per cento del prodotto interno lordo. Nel 2015 anche in uno scenario prudenziale potrebbe arrivare a contare i 59 miliardi di euro, pari al 4,4 per cento del PIL, con un tasso di crescita del 18 per cento.

Nonostante gli sforzi, questo cosiddetto “fattore Internet” non ha portato illuminazioni nella mente dei nostri ministri e per ora non c’è stata ancora nessuna manovra concreta in questo senso.

Se dunque è vero che le tecnologie dell’informazione e delle comunicazione (ICT) sono alla base del recupero di produttività per migliorare la concorrenza internazionale di un paese e per creare nuova occupazione qualificata, la speranza è che di qui a poco tempo sarà possibile osservare un impegno in questo senso anche in Italia.

Lorenzo Locci

Seminari integrativi a.a. 2011/2012

Si comunica che, a partire da martedì 29 novembre 2011, ricomincerano i seminari integrativi di informatica, dedicati agli studenti che abbiano necessità di colmare eventuali lacune in materia.
Quest’anno saranno tenuti dal Dott. Iecher e si svolgeranno in aula 12, il martedì dalle 16 alle 18.

Si ricorda che la frequenza è assolutamente facoltativa e non necessaria ai fini dell’esame. Chiunque sia interessato a partecipare può inviare una mail all’indirizzo miecher@luiss.it.

Apple sotto accusa per violazione della privacy

“L’iPhone ci spia!”

E’ questo l’allarme lanciato da due esperti di sicurezza informatica, Pete Warden e Alasdair Allan, durante la conferenza “Where 2.0” a San Francisco e a seguito del quale la nota azienda statunitense Apple è stata accusata di aver violato gravemente la privacy dei propri utenti.

I ricercatori hanno rivelato che il telefonino di Apple non solo registra tutti i dati del possessore, compresi orari di spostamento e coordinate geografiche, ma conserva i nostri dati ed archivia ogni dettaglio in un file segreto, condividendo poi le informazioni con altri device che vengono sincronizzati con l’iPhone. Si tratta di un caso unico poiché in nessun altro smartphone è stato rinvenuto un simile tracking code.

La funzione di “tracciamento segreto” sembra essere stata introdotta con iOS4  rilasciato nel giugno 2010. Il file mantiene tutte le informazioni di geolocalizzazione degli utenti di iPhone e di iPad registrando tutti i dati completi riguardo longitudine e latitudine. Ciò significa che chiunque venga in possesso del nostro iPhone, una volta collegato ad un qualsiasi computer, può venire dettagliatamente a conoscenza di ogni singolo posto che abbiamo visitato.

A questo proposito, il direttore del gruppo Privacy International ha commentato che “la posizione geografica è uno degli elementi più riservati della nostra vita quotidiana e la conservazione di questi dati costituisce una grave minaccia alla privacy”.

Gli esperti hanno assicurato che i dati non vengono inviati in nessun modo all’esterno del dispositivo in cui sono memorizzati, se non tramite il backup dello stesso. Ma qualche dubbio rimane. Vi sono buone probabilità infatti che Apple utilizzi questi dati, anche se in forma anonima, per migliorare il servizio di localizzazione tramite Wi-Fi, utilizzando un database che sono in questo modo gli stessi utenti a fornirgli.

Per Apple quindi ogni utente è un fornitore di informazioni!

Il dato confortante è che tutti i dati giungono ad Apple in forma anonima per cui questa non sarebbe in grado di identificarci. Resta il fatto però che il file contenente le informazioni rimane in memoria sul dispositivo e sul computer senza alcuna forma di protezione.

Lo hanno dimostrato dei ricercatori con la creazione di un App specifica, l’iPhone Tracker, la quale mostra esattamente la cronologia di localizzazione di ogni iPhone indicando le località in cui si è trovato.

In realtà tutto questo è frutto di ciò che ognuno di noi accetta facendo ciecamente click sui termini e condizioni di Apple, aggiornate l’ultima volta nel giugno 2010, data coincidente con il rilascio di iOS 4.

In questa occasione, il tema principalmente trattato dalla Privacy Policy di Apple è proprio quello della raccolta ed utilizzo delle informazioni non personali, compresi i dati di posizione.

L’informativa infatti contiene un paragrafo specifico relativo alla Raccolta ed utilizzo di dati non personali in cui si legge: raccogliamo anche dati non personali, ossia dati che sono in una forma tale da non permettere un’associazione diretta con alcun individuo specifico. Potremmo raccogliere, utilizzare, trasferire e divulgare dati non personali per qualsiasi motivo.

Apple cita poi alcuni esempi: possiamo raccogliere informazioni quali l’occupazione, la lingua, codice postale, prefisso,l’identificativo univoco del dispositivo, la posizione e il fuso orario in cui viene utilizzato un prodotto Apple in modo che possiamo meglio comprendere il comportamento dei clienti e migliorare i nostri prodotti, servizi e pubblicità.

L’informativa si sofferma poi sui servizi di localizzazione in particolare: per fornire servizi basati sulla posizione su prodotti Apple, Apple e i nostri partner e licenziatari possono raccogliere, utilizzare e condividere dati precisi sul luogo, inclusa la posizione geografica in tempo reale del tuo computer o dispositivo Apple. Questi dati sulla posizione vengono raccolti in forma anonima in un formato che non ti identifica personalmente e che viene utilizzato da Apple e dai nostri partner e licenziatari per fornire e migliorare prodotti e servizi basati sulla posizione. Per esempio, possiamo condividere la posizione geografica con i fornitori di applicazioni quando accetti i loro servizi di localizzazione.

Il vero problema però è che i dati di posizione, considerati dati molto personali, non vengono memorizzati solo sul proprio iPhone ma vengono replicati su qualsiasi pc con cui esso si sincronizza.

Ma perché Apple raccoglie i nostri dati? E’ questa la domanda che ci si è posti ed a cui si è risposto che Apple abbia attivato questa funzionalità arrogandosi il diritto di registrare i nostri spostamenti e memorizzare tutto in un file non criptato e facilmente accessibile, pensando in un futuro di poter utilizzare questi dati per la pubblicità ritagliata in base alla location o per migliorare i servizi offerti. I più ottimisti invece parlano di un errore nella programmazione più che di una chiara intenzione di Apple di controllare i propri utenti.

La questione ha suscitato molto clamore tanto che negli U.S.A. è stata avviata una class action contro Apple. Due cittadini americani hanno infatti depositato una denuncia presso la Corte Distrettuale di Tampa, in Florida, accusando Apple di frode informatica e violazione della privacy e chiedendo al giudice di intervenire per bloccare la raccolta dei dati su iPhone e iPad. I due inoltre hanno richiesto il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto dei loro iPhone affermando che se avessero saputo che i device sono in grado di rilevare la propria posizione non avrebbero mai acquistato un prodotto Apple.

Anche la Germania, dove vige una normativa molto severa sulla privacy degli utenti, chiede chiarimenti ad Apple affinché riveli dove, per quanto tempo e per quale scopo i dati vengono conservati nonché chi vi abbia accesso e le modalità di protezione contro gli accessi non autorizzati.

In Italia, l’Associazione per la difesa e l’orientamento dei Consumatori (ADOC) ha chiesto al Garante per la Protezione dei Dati Personali di intervenire per chiarire i punti della questione e, nel caso di riscontro di violazione della normativa sulla privacy, di applicare le eventuali sanzioni. Il Presidente dell’ADOC ha dichiarato che la violazione della privacy operata dai dispositivi Apple è sconcertante dal momento che i dati raccolti non risultano protetti da alcun sistema di sicurezza.

Per chiarire la loro posizione relativa al problema privacy, i rappresentati di Apple e Google sono stati convocati dinanzi al Senato degli U.S.A. Google infatti è stato accusato insieme ad Apple della costruzione di giganteschi database, che permettono la distribuzione di messaggi promozionali più mirati anche grazie a dati geografici. Google ha risposto alle critiche spiegando che gli utenti di cellulari con il suo sistema operativo Android possono scegliere quali dati trasmettere, attraverso procedure di “opt-in” e “opt-out“. Viene sempre richiesto il permesso di utilizzare la propria posizione sul territorio, per esempio, quando si installa un’applicazione che richiede la localizzazione per il suo funzionamento.

È questo l’ “opt-in”: chiunque può decidere se vuole o meno fornire i dati richiesti. Inoltre, Google ricorda che gli utenti possono valutare sempre di ritirare il proprio consenso già dato (“opt-out”). E ancora, si sottolinea che in realtà le informazioni sono associate ad un numero identificativo che non è legato a dati personali, ma al territorio.

Anche l’Apple si è affrettata a spiegare che non c’era nessuna intenzione di tracciare tutti gli spostamenti degli utenti, dato che si tratta di una pratica illegale e di una invasione della privacy, ed ha rilasciato nei giorni scorsi un aggiornamento del sistema operativo per correggere e bloccare la geolocalizzazione: l’iOS 4.3.3. In realtà, grazie all’aggiornamento il problema è stato risolto in parte, in quanto il database degli spostamenti esiste ancora ma non verrà più copiato nel pc durante la sincronizzazione con iTunes. Il file contenente le posizioni degli utenti viene ora solo criptato e il tempo di conservazione dei dati di geolocalizzazione si riduce a 7 giorni.

Non si è  ancora certi che il Senato degli U.S.A. dichiari chiusa la questione.

Intanto, colgo l’occasione per ricordare che ogni qualvolta usufruiamo di un servizio che richiede l’inserimento dei nostri dati personali sarebbe bene informarsi preventivamente sul modo in cui i nostri dati saranno utilizzati, su chi potrà avervi accesso e sulle eventuali possibilità di opporsi al trattamento. In questo modo, diventiamo noi i maggiori responsabili ed i migliori difensori della tutela della nostra privacy!

Ilaria Di Benedetto

Yahoo! e il libero arbitrio

Sentenza rivoluzionaria quella emessa dalla nona Sezione del Tribunale di Roma.

Il motore di ricerca Yahoo! è stato ritenuto responsabile per link a siti pirata che violano i diritti d’ autore.

Ma può un motore di ricerca essere ritenuto colpevole per il semplice fatto di organizzare e individuare collegamenti al fine di offrirci un servizio sempre migliore?

Basterebbe riflettere sul fatto che il computer agisce non per significati umani, bensì elettrici, cioè a determinate combinazioni di stati elettrici corrispondono precise risposte.

Per tutelare il diritto d’ autore (che DEVE essere sempre e comunque salvaguardato, in quanto chi investe in settori quali cultura, arte e spettacolo ha diritto a veder protetto il proprio lavoro) una soluzione, che tra l’altro è stata fin ora adottata, sarebbe quella di punire gli hosting provider, quei siti cioè che forniscono direttamente il contenuto “pirata”.

Perché allora ritenere responsabile il programmatore del software a causa della condotta di un altro soggetto quando i link sono generati automaticamente da algoritmi e può essere attribuito loro solo un significato elettrico e giammai etico?

Se ogni link dovesse essere controllato, Internet verrebbe svuotato del suo significato. Scopo del world wide web è quello di fornire informazioni, giuste o sbagliate che siano. Spetterà poi a chi usufruirà di tale servizio, secondo la propria coscienza, stabilire se prendere in considerazione o meno determinati link. Potremmo benissimo prendere come esempio  il fatto che tutti sappiamo che rubare è un reato e che si va incontro a delle sanzioni qualora venisse commesso questo illecito. Ma nulla può impedire alla mia libera volontà di compiere questo reato. Stesso discorso può essere applicato ai link pirata: tutti sappiamo che scaricare film o quant’altro è illegale. Spetterà ad ognuno di noi, in base al suo senso di responsabilità scegliere o no se compiere l’illecito. Alla luce di ciò, pensate che anche chi offra un servizio di informazione come un motore di ricerca che lascia a ciascuno la più ampia libertà di scelta possa o debba essere ritenuto colpevole?

È augurabile quindi che vengano emanate apposite leggi esclusivamente per Internet non solo a livello italiano, ma addirittura a livello internazionale, fermo restando che la libertà di espressione, di informazione, di formularsi idee ed opinioni debba sempre e comunque essere tutelata.

Alessandro Panici

We are all terrorists now!

What in the hell is going on? Have most all in this country lost their minds and their spirit, or concerning freedom, is apathy all that remains? Everything today in actuality is conspiratorial, and those who have been continuously demoralized for their constant suspicions of government are now the only sane ones left. This is evident because “1984″ is no longer fiction; it is reality!

The latest crime in a long line of usurpations of liberty by government evildoers has now effectively eliminated privacy as we know it. The government now claims to own your computer, and every single file and every single piece of information on your computer.

Not only does government now own it, but it can use that information to harm and arrest you, to share your private information with anyone or any entity it chooses, including the police state enforcers, and at any time. […] This tyrannical and fascist federal government can do virtually anything it wants to, and at any time, and will do so under the guise of “legality.” Yes, in today’s world, everything the government does to us and against us is claimed to be legal. That is because it is “the law.” […]

August 5, 2009

Gary D. Barnett

La culla primigenia dei diritti inviolabili dell’uomo, madre procreatrice di quel diritto alla privacy (oggi così benvoluto e altrettanto vituperato), gli Stati Uniti d’America, si troverebbero in una condizione di radicale dispotismo da soffocare perfino l’esercizio delle libertà fondamentali con il pretesto di agire secondo la legge.

Questo è  un sommario delle sopracitate parole di Gary Barnett che mi hanno portato a scrivere la seguente breve riflessione con la speranza di ottenere, chiarissimo Professore, un Suo parere e quello degli altri miei colleghi.

Mi sono imbattuto in questo articolo navigando in Internet con lo scopo di approfondire il tema della privacy e sono rimasto sorpreso a leggere come un americano giudichi la situazione in cui versa il suo Stato; inoltre l’autore non è di certo un anonimo privato di cui si conosce solo il nome, bensì il presidente della Barnett Financial Services, Inc., compagnia oramai affermata nel campo finanziario con sede a Lewistown in Montana. Insomma, a dare del fascista all’attuale governo federale non è stato un comune cittadino dalle idee un tantino radicali (e forse estremamente democratico-progressiste) ma una personalità di spicco del ceto imprenditoriale. Di biasimi all’ orientamento poliziesco assunto dagli States di seguito il Patriot Act se ne sono sentiti a iosa, la maggior parte provenienti dai politici d’oltreoceano e dalla Comunità Europea in generale; però certe affermazioni in bocca ad un benemerito americano non possono che sottolineare una presa di coscienza piena e consapevole di chi è stato cresciuto con determinati valori che sembrano non solo tristemente destinati a tramontare, ma anche ad essere capovolti. Siamo davvero al crepuscolo di alcuni celebrati principi dell’ordinamento costituzionale americano, così cari alla Corte Suprema durante tutto il ‘900?  A detta di Barnett certamente sì: il diritto alla privacy  è per lui un sostanziale presupposto per il godimento della libertà, ristretta in modo impietoso da una serie di crimini e usurpazioni messe in atto dal governo federale. Sono parole così pesanti da poter pacificamente suscitare scetticismo o, quanto meno, convinzione di una visione iperbolica della situazione ( quella che avrebbe un giornalista audace, per intenderci). Io stesso, non lo nego, prima di concedermi una riflessione sull’articolo, ritenevo l’opinione del suo autore eccessivamente disfattista; consideravo inattaccabile, sulla base di alcuni colossal hollywoodiani e un paio di legal thrillers ( per la verità in modo abbastanza superficiale e inconsapevole), quel diritto ad “avvalersi della facoltà di non rispondere” e tenere assolutamente al segreto da tutti alcune informazioni personali; avevo bene in mente anche vari aneddoti storici come il fenomeno del maccartismo  – vissuto tragicamente in ambiente altolocato, per cui molte star del cinema (tra cui Charlie Chaplin) furono indagate per sospetto di propaganda comunista e complotto con l’URSS – che accrebbe di molto, in tempi successivi, la sensibilità statunitense verso il diritto alla privacy.

Ripensai poi, e fu come un fulmine a ciel sereno, al tratto del suddetto articolo ove Barnett cita il noto romanzo di Orwell “1984”,quel riferimento mi rimase proprio impresso. Dopo non poche elucubrazioni mentali conclusi che l’autore aveva invece pienamente ragione: come il Grande Fratello, capo del Partito Unico, sfrutta la guerra perenne per mantenere il controllo totale sulla società, così il Pentagono sotto la copertura della lotta al terrorismo ha tacitamente soppresso la libertà di ognuno mettendo a punto espedienti di monitoraggio sulla popolazione che nemmeno possiamo immaginare:

“The Big Brother is watching you” recitavano i manifesti affissi ovunque in Oceania nell ’84. Oggi ciò in America non è più fantasticheria: si parla di sistemi informatizzati, interconnessione di una pluralità di archivi, sistemi di filtraggio automatizzato per connessioni telefoniche e telematiche, che annichiliscono ogni speranza di segretezza. Il Governo potrebbe legittimamente sapere tutto su di te, se solo lo volesse; we are all terrorists now, questo è il monito di Barnett.

Ecco dunque approssimarsi minacciosa quell’entità onnipresente che, perduta ogni veste trascendente o filosofica, si appresta a diventare il Leviatano del terzo millennio; sembra sempre più reale e negli USA ha già mosso i suoi primi passi… e i nostri diritti? “Ubi maior, minor cessat” pare l’unica rassegnata risposta.

Luca D’Agostino

Sulla “carta di credito virtuale”

Non di rado si parla della scarsa sicurezza dei servizi informatici offerti dai siti Internet a tutela dei dati di carte di credito o bancomat utilizzate per acquisti on-line. Una soluzione a queste problematiche esiste, nonostante non si parli mai di questo sistema volto a tutelare chi effettua acquisti su Internet: mi riferisco alla Carta di Credito Virtuale.

La carta di credito virtuale può essere identificata come una carta di credito usa e getta, collegata ad una tradizionale carta di credito: la svolta risiede nel fatto che le spese effettuate sul web vengono addebitate sulla carta tradizionale attraverso una procedura che permette di non esporre il numero reale della propria carta di credito, che non viene inserito né comunicato in alcun modo al sito sul quale si sta effettuando l’acquisto.
Possedendo una carta prepagata e ricaricabile, attraverso siti Internet che offrono questo servizio (monetaonline.it e bankpass.it), si crea una carta virtuale con un numero ed una scadenza diversi e temporanei da quelli che appaiono sulla carta tradizionale e “autentica”, in modo tale da preservarli; inoltre è anche possibile inserire una cifra massima di soldi accreditabili sulla carta virtuale, in tal modo anche se qualcuno entrasse in possesso dei dati della carta non potrà utilizzarli in nessun modo visto che dopo l’effettuazione dell’operazione la carta risulterà vuota e scaduta.

In definitiva questo metodo rende gli acquisti più sicuri ed è oggettivamente facile da utilizzare.

Pasquale Concilio

Rodotà e Galdieri avvertono: il nostro corpo elettronico è tutelato quanto quello fisico?

Chiudere a chiave il portone di casa, attivare l’allarme, tenersi strette le borse nei luoghi più affollati sono gesti tipici della quotidianità di ciascuno: proteggersi contro i malintenzionati è una prassi adottata dalla maggior parte degli individui che avvertono il pericolo di essere vittime di illeciti. Infatti, la violazione del corpo fisico ha effetti immediati, tangibili ed è per questo motivo che anche la loro condanna è altrettanto netta. Di conseguenza, sono proprio questi i criminali che destano maggiore allarme sociale: la collettività tende a indignarsi di più contro uno scippatore piuttosto che contro chi clona carte di credito. Non a caso, oltre agli studiosi di psicologia giuridica, anche Rodotà, rispondendo a Paolo Conti, il giornalista del Corriere della Sera che ha condotto la sua “Intervista su privacy e libertà”, non esita a porre l’accento sulla questione, facendo riferimento alle sue implicazioni con la realtà tecnologica: la disciplina a tutela del corpo fisico è senza dubbio più solida di quella a tutela del corpo elettronico. La stragrande maggioranza degli utenti degli strumenti tecnologici, e, più precisamente, dei sistemi informatici e dei loro servizi non si sente potenziale vittima dei criminali informatici: non fa parte delle abitudini comuni prestare la dovuta attenzione alla sicurezza del pc e in generale la sicurezza in rete è ancora una materia sottovalutata. Eppure, per esempio, in materia di privacy le tecnologie informatiche sono quelle che più mettono a repentaglio il trattamento e la diffusione dei nostri dati sensibili, a cui non è difficile pervenire introducendosi illegittimamente in un database, oppure impossessandosi del codice segreto del bancomat usato per acquistare un prodotto in rete, o ancora, tanto per figurarsi qualche eventualità, intercettando una comunicazione privata. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi a dismisura: eppure, osserva Rodotà, networked persons come noi non si rendono conto di essere continuamente a rischio, di correre il pericolo che la loro identità digitale (che come quella reale li rappresenta, e forse racconta di loro più di quanto potrebbero farlo in prima persona) subisca furti, danneggiamenti e finisca nelle mani di altri che non ne controllano giustamente l’uso e la diffusione, anche causando eventualmente la rivelazione di informazioni delicatissime da cui potrebbero discendere discriminazioni e stigmatizzazioni sociali. Basti pensare alla valutazione sociale che toccherebbe a un sieropositivo di cui si venisse a conoscenza dello stato di salute, persino alla disapplicazione di fatto dei diritti dei lavoratori se i dirigenti aziendali si impossessassero preventivamente dei dati riguardanti l’orientamento politico dei futuri dipendenti per comprimerne l’azione sindacale. Tuttavia, il carattere immateriale della realtà elettronica, quella stessa sua intangibilità, dovuta alla distanza che separa l’analogico dal digitale, il virtuale dal concreto, ancora non consentono di stabilire una protezione veramente adeguata (“Hai ragione! Ma se qualcuno entra in casa, è della mia proprietà privata che parliamo!”, risponde il papà disattento alla figlia studentessa che gli spiega la questione, ricordandogli invece che le ricariche della carta prepagata dei suoi figli le fa proprio dal cellulare e non dallo sportello delle poste!). Così, l’habeas data che auspica Rodotà non è, almeno oggi, praticabile. Per le medesime ragioni, le osservazioni del prof. Galdieri riguardo ai reati informatici costituiscono uno spunto di riflessione altrettanto interessante in merito allo stesso problema, ora affrontato da una prospettiva differente e complementare. Durante la spiegazione, l’avvocato Galdieri si è soffermato specialmente sulle problematiche di ordine investigativo che le autorità di pubblica sicurezza incontrano durante le indagini contro i criminali informatici, soggetti difficilmente individuabili in un mondo vastissimo come quello digitale, in cui le informazioni viaggiano velocissime da un Paese all’altro, senza il controllo di nessuna autorità sovranazionale. Ma il punto più rilevante riguarda proprio i soggetti che commettono i reati informatici, individui che rendono le indagini più complicate perché non rientrano affatto nella categoria del criminale classico: si tratta di persone che non sono mosse dal desiderio di soddisfare interessi personali, ma alcune anzi agiscono per finalità politiche e persino ludiche, espertissime dell’uso del pc e spesso dotate di un valido bagaglio culturale, addirittura di estrazione sociale elevata. Siamo di fronte, spiega Galdieri, a gente insospettabili: si rileva, così, che uno dei fattori determinanti da cui sono indotti a delinquere è proprio lo stesso in virtù del quale la gente comune non pretende una tutela fermissima del suo corpo elettronico. La distanza immateriale. Osservava l’esperto che è proprio questo il motivo principale che spinge i criminali informatici ad alterare la propria percezione del crimine, facendo ciò che non sarebbero in grado di fare face to face, al di fuori del cyberspazio: grazie alla mediazione del pc, pedofili che non adescherebbero bambini per strada, donne che non si prostituirebbero sul marciapiede, impiegati che non saboterebbero mai gli uffici dei titolari si trasformano così in professionisti del reato, facilitati all’illecito da uno strumento che consente loro di contenere l’ansia proprio per l’assenza del contatto diretto con la vittima. Se questo è il quadro generale della percezione dell’informatica, della sensibilità ai processi digitali da parte delle potenziali vittime e da parte degli stessi criminali, allora, evidentemente, è auspicabile porre in atto e portare avanti concretamente un piano di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a una tematica che è più vicina di quanto si pensi, di accostarla a un mondo che sente ancora lontano, e non soltanto intervenire con una legislazione più ferrea.

Cecilia Colella

Aspettando Godot: l’informatica notarile

“Procura Busani”: provate a chiedere ad un notaio di cosa si stia parlando, vi risponderà tutto irritato che è una proprio una bella seccatura. Di cosa stiamo parlando in realtà? La cosiddetta “procura Busani” è una procura digitale per la “Unicredit S.p.a.” inviata dallo studio notarile del Dottor Busani, a centinaia di notai italiani all’indomani del d.lgs 110/2010 che ha sancito l’introduzione nell’ordinamento del notariato dell’atto pubblico informatico.

La tradizionale raffigurazione del notaio con penna d’oca e calamaio sarà sostituita dall’immagine di un “professionista digitale” alle prese con server, computer, smart card e posta elettronica certificata. In realtà vi è ancora un po’ di tempo prima della diffusione massiva obbligatoria dell’atto notarile pubblico informatico, ma è di certo vero che dall’entrata in vigore del provvedimento si sono aperte nuove opportunità ma sono sorti, anche, nuovi obblighi per i notai.

Attraverso una novella alla datata, ma pur sempre attuale, legge notarile, l’ordinamento del notariato accoglie il documento informatico e la firma elettronica al fianco della carta e della sottoscrizione autografa, con la conseguenza che gli atti notarili potranno essere direttamente originati in formato digitale e, come tali, trasmessi, sennonché,  infine, conservati nel tempo.

La digitalizzazione, che già caratterizzava parte dell’attività redazionale del rogito nonché la fase di contabilità e fatturazione, sarà dunque portata a termine consentendo al notaio e ai clienti di sottoscrivere elettronicamente l’atto, precedentemente letto dal pubblico ufficiale direttamente dal computer.

Il supporto elettronico viene totalmente equiparato al supporto cartaceo; cosicché all’atto digitale potranno essere allegati documenti formati digitalmente o documenti formati su carta e poi resi digitali; viceversa, all’atto cartaceo potrà essere allegata la stampa del documento formato digitalmente.

Il provvedimento, in vigore dal 3 agosto 2010, consente il rilascio di copie informatiche o cartacee di documenti anche autentici e la stipula digitale dei soli atti rilasciati, non anche degli atti pubblici soggetti a conservazione a raccolta.

L’atto notarile a distanza, con due o più notai che ricevono rispettivamente proposta e accettazione, è l’obiettivo perseguito dal Legislatore al fine di facilitare gli scambi internazionali; tale prospettiva sarà a breve raggiunta in seguito all’emanazione di regolamenti attuativi volti a definire aspetti operativi e a fissare le date a decorrere delle quali sarà possibile fare ricorso alle nuove modalità.

Il decreto 110/2010 giunge dopo un lungo iter normativo: l’introduzione dell’atto pubblico informatico era, infatti,  già stata prevista dal legislatore nell’ambito della legge 28 novembre 2005, n. 246, in cui il Governo era stato delegato al riassetto e alla codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Vista la necessità di modificare l’ordinamento del notariato per consentire il ricorso alle modalità informatiche di redazione del rogito notarile, una nuova delega era stata poi conferita con l’art. 65 della legge 18 giugno 2009 n. 69; in seguito all’approvazione del Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo si è approdati, infine, alla emanazione della suddetta normativa con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2010.

Per quanto concerne l’aspetto sicurezza, c’è da precisare che la copia informatica verrà custodita dal Consiglio Nazionale del Notariato tramite un’apposita struttura informatica centralizzata e gestita dallo stesso ente. In seguito alla cessazione dell’attività notarile, gli atti informatici saranno depositati presso gli archivi notarili e gestiti dal Ministero della Giustizia.

La struttura informatica centralizzata peraltro servirà non solo come recipiente degli atti formati digitalmente, ma anche per raccogliere le copie digitali che i notai dovranno confezionare per i loro atti formati su supporto cartaceo. In altri termini, in questo enorme contenitore di dati, verrà racchiusa tutta l’attività notarile, sia che abbia origine informatica sia che abbia origine cartacea. Inoltre, nel medesimo contenitore verranno riversati i dati del repertorio informatico che verrà compilato giornalmente dai notai in sostituzione di quello stampato su carta.
A dispetto dell’epocale rilievo dell’introduzione del documento informatico negli ordinamenti giuridici e della costatazione che l’attività notarile è già da tempo caratterizzata dall’uso massivo dei mezzi informatici, è ancora notevole la diffidenza del notariato nei confronti di questo nuovo strumento. In realtà un’eventuale assenza o riluttanza dello stesso avrebbe come inevitabile conseguenza l’eliminazione dell’intervento notarile a discapito della funzione di garanzia che da sempre, per cultura e responsabilità, spetta alla figura del notaio. Al fine di adempiere alla sua funzione, è dunque richiesto al notariato di essere al passo con i mutamenti storici dei sistemi di documentazione giuridica. Il diritto civile dell’informatica diventa, dunque, elemento necessario della formazione del notaio che deve offrire un proprio diretto contributo in un settore che costituisce la nuova frontiera dell’attività economica, e quindi del diritto.

Alessia Caucci

Accesso abusivo a reti wireless?

Gent. Professore,
seguendo le sue sollecitazioni nello spronarci a interagire con il sito della sua cattedra,abbiamo deciso di unire gli sforzi per approfondire un problema con cui tanti studenti fuori sede, come noi, quotidianalmente convivono.
Entrambi, infatti, siamo soliti “sfruttare” la connessione internet di qualche inquilino palesamente ingenuo ,del nostro palazzo, che  ha una rete wireless con router e adsl non protetta.
Codesto fenomeno,non poi cosi’ raro in Italia, sara’ oggetto della nostra trattazione e delle nostre ricerche.
Da subito teniamo a dire che ci soffermeremo sulla questione della possibilita’ che sussista o meno un illecito nel nostro modo di uso del PC (anche se moralmente censurabile).
Vi sono due sentenze della Corte di Cassazione rigurdanti il reato di accesso abusivo ad una rete informatica. Nello specifico citiamo la sentenza numero 46509 del 27/10/2004 della sesta sezione penale nella quale la Corte ha stabilito che: “Non fosse ravvisabile il reato di accesso abusivo in quanto il sistema informatico nel quale l’imputato si ineseriva abusivamente non risultava obiettivamente protetta da misure di sicurezza”. Sulla scia di tale giudizio, due anni piu’ tardi la Corte di Cassazione con la sentenza n.6459 del 4/12/2006 ha stabilito che: “il reato di accesso abusivo al sistema informatico o telematico postula che il sistema sia protetto da misure di sicurezza e che l’agente, per accedervi, abbia in qualche modo neutralizzato tali misure”. Entrambe le sentenze fanno riferimento all’Articolo n.615ter comma 1 del Codice Penale: “..Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo,e’ punito con la reclusione fino a tre anni..”.
Pertanto il reato incrimina due differenti condotte: l’introduzione abusiva nel sistema protetto che si configura solo qualora vi sia uno “scardinamento” delle misure di sicurezza poste in essere dal titolare del sistema stesso e l’atto di mantenersi nel sistema contro la volonta’ del titolare difatti bisogna porre (a parer nostro) particolare attenzione alla seconda parte del suddetto articolo (“ovvero vi si mantiene contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo..”). L’approfondimento vuole essere mirato a chiarire cosa si voglia intendere con la dicitura “volonta’ espressa o tacita”, in particolare come questa volonta’ possa essere manifestata da colui che possiede lo “IUS EXCLUDENDI”. Per chiarificare il concetto possiamo paragonare l’utilizzo di una connessione wireless  non protetta con l’accesso ad un domicilio privato. Difatti se lasciassimo la porta di casa inavvertitamente aperta e un estraneo si introducesse nella stessa si configurerebbe il reato di violazione di domicilio poiche’ il propietario di casa tacitamente esprime il suo dissenso affinche’ nessuno penetri senza consenso nel suo domicilio. Nonostante le fonti normative e giudiziarie e dottrinali citate in Italia regna ancora confusione sulla regolamentazione dei sistemi wi-fi e diversi sono i punti oscuri dell’artico 615ter che oggi rappresentano l’oggetto di discussioni da parte di molti esperti di diritto dell’informatica. La lentezza di di formazione di adeguati regolamenti sull’affascinante mondo internauta ci ha inculcato la curiosita di sapere come le varie legislazioni europee hanno risolto tale controversia.
In particolare, risulta particolarmente appropriata ai fini di tale ricerca l’esperienza inglese in codesto campo. Secondo il Communications Act del 2003 i giudici di Sua Maestà hanno stabilito che ottenere un accesso gratuito alla Rete, senza autorizzazione, è illecito. Si tratta altresì di una potenziale infrazione del Computer Misuse Act, legge approvata 17 anni or sono dal Parlamento britannico.

P.S.
Non sappiamo se tutte le cose scritte in questo nostro piccolo saggio possano essere giuste, ma la nostra curiosita’ ci ha spinto a provare a comprendere maggiormente cosa vi sia dietro a un compartamento fatto senza pensarci troppo.

Eugenio Erario Boccafurni e Massimo Albano Strucco