Salve professore,a seguito dell’interessante lezione del corso di diritto civile dell’informatica raccolgo il suo invito di partecipazione e dialogo per porle un quesito che mi ha suscitato particolare curiosità.
Una nota testata giornalistica free press che cura anche un sito internet e ha l’interesse di vedere il suo rank aumentare deve cercare di essere linkata da altri siti per ottenerte posizioni di maggior rilievo sul motore di ricerca google. Una possibiltà è sicuramente quella di Facebook ma non di certo sufficiente. Questa testata vorrebbe aumentare la sua visibilità creando un canale su youtube ma non possiede mezzi idonei per produrre contenuti da inserire nella comunity. A questo punto l’idea ipotizzata per poter comunque immettere file è quella di scaricare video amatoriali di altri utenti. Ovviamente questa pratica risulterebbe, anche secondo quanto stabilito dal regolamento della stessa comunity, una violazione del copyright. Nel caso in cui venisse fatto un montaggio di diversi video, apportando anche didascalie esplicative sulla notizia, il sito del giornale che andrebbe a pubblicare quel “nuovo” prodotto su youtube, potrebbe essere denunciato per violazione del copyright?
Quindi mi chiedo creando un nuovo prodotto, anche citando eventualmente le fonti del materiale reperito, si determina un acquisto a titolo originario dell’oggetto in questione?
Eventualmente potrebbero esserci degli escamotages per evitare la denuncia per la violazione del copyright?
La ringrazio anticipatamente.
Spero di aver sollevato una questione di particolare interesse.
Cordiali saluti,
Serena Mangiapelo
One thought on “Youtube e opere derivate”
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miecher il ha scritto:
Mi permetto di rispondere al suo quesito in luogo del professore.
Quello che lei sta teorizzando è la creazione di una c.d. “opera derivata”, oggetto dell’art. 4 della legge 633/1941: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.
Al fine di ottenere un’autonoma valenza ed essere a sua volta tutelata, l’opera derivata deve avere carattere di creatività rispetto all’opera originaria, dovendo possedere un grado, sia pure minimo, di originalità ed individualità idonee a differenziarla da questa.
Il titolare dell’opera originaria, però, conserva i suoi diritti ed è necessaria una sua autorizzazione alla rielaborazione.
Come afferma il Tribunale di Roma in data 11 gennaio 2005, “L’elaborazione di un’opera senza consenso del titolare del diritto sull’opera originaria costituisce violazione a norma del disposto dell’art. 4 l. diritto di autore. Responsabili della violazione sono, oltre che l’autore dell’elaborazione, i soggetti che senza la dovuta diligenza hanno utilizzato economicamente l’elaborazione stessa“.
Inoltre, l’autore dell’opera originaria conserva il suo diritto di percepire eventuali proventi. Lo conferma anche la Cassazione, sez. I, nella sent. 8597 del 29 maggio 2003: “I diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore (e al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell’opera, purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un determinato autore”.
Ne consegue pertanto che la via da lei teorizzata appare praticabile in modo lecito ed incontestabile solo disponendo dell’autorizzazione dei vari aventi diritto.
Saluti
M.